LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1674/1994 depositato
 il  15  dicembre  1994,  avverso  avv.  di  liquid. - Registro contro
 Registro di Macerata da Martello Volpe Clara, residente  a  Macerata,
 in via Giuliano da Majano, 4.
   La sig.ra Martello Volpe Clara, nata a Macerata il 6 giugno 1926 ed
 ivi  residente  in  via  Giuliano  da  Majano  n. 4, ricorreva contro
 l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione  delle  sanzioni,
 emesso  dall'Ufficio  del  registro  di Macerata, per pene pecuniarie
 irrogate a norma degli artt. 98 d.P.R. n. 602/1973  e  75  d.P.R.  n.
 131/1986,  di  L.  600.000 + 3.000 dir. not., in relazione al mancato
 pagamento delle imposte di cui alla cartella esattoriale n. 803138.
   La Commissione, sospeso di  giudicare,  ritiene  la  non  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 97,  d.P.R.  n. 602/1973, comma 1, cosi' come modificato dall'art.  8
 d.-l. 30 settembre 1989, convertito in legge  27  novembre  1989,  n.
 384, comma 1, sotto i seguenti profili:
   1.  -  Violazione  del principio di proporzionalita' della sanzione
 alla offesa arrecata al bene protetto (art.  27,  Cost.).  Violazione
 del principio di uguaglianza (art. 3, Cost.).
   La  sanzione  prevista  dal  citato art. 97 che consegue al mancato
 pagamento di tutte o dell'unica rata di un ruolo, appare  illegittima
 in  quanto  essa  si  va  a  sommare  alla  sanzione gia' irrogata ed
 iscritta a ruolo in conseguenza del  mancato  pagamento  dell'imposta
 originaria.   Il contribuente si trova cosi' "sanzionato" una seconda
 volta in virtu' della stessa circostanza (mancato  pagamento  di  una
 imposta).   Ma, mentre la sanzione prevista dalla legge di imposta e'
 conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale ed  e'
 quindi  il corollario di un comportamento evasivo, la sanzione di cui
 all'art.  97 citato e' conseguente alla  mera  effettuazione  di  uno
 degli  atti  propri  della  procedura di riscossione coattiva: deriva
 quindi non da una "nuova" evasione di imposta, ma sempre dalla stessa
 evasione, che viene sanzionata per la seconda volta.
   Ritiene questa Commissione che sanzionare piu'  volte  la  medesima
 violazione  sia  contrario  al  principio  di  proporzionalita' della
 sanzione, anche perche' lo stesso  criterio  della  sanzione  plurima
 potrebbe  astrattamente portare ad adottare ancora ulteriori sanzioni
 per il mancato pagamento in sede di avviso di mora, e poi in sede  di
 pignoramento,  e  cosi'  via,  con cio' aggravandosi ulteriormente ed
 ingiustificatamente la posizione del contribuente-debitore  verso  il
 quale  l'azione  del fisco finirebbe per diventare una vera e propria
 persecuzione, e non una riscossione.
    Il  principio  della  sanzione  collegata  al  reiterato   mancato
 pagamento  in  sede  di riscossione coattiva appare inoltre del tutto
 estraneo a qualsiasi principio vigente nel sistema processuale civile
 italiano, laddove  il  debitore  non  e'  chiamato  a  sopportare  in
 pendenza di esecuzioni oneri diversi dagli interessi e dalle spese di
 procedura:  sotto  questo  profilo  e'  ravvisabile una disparita' di
 trattamento allorche' soggetto passivo dell'esecuzione forzata sia il
 contribuente per motivi fiscali anziche'  qualsiasi  altro  soggetto.
 Stessa  ingiustificata  disparita' si rileva tra coloro che subiscono
 la riscossione fiscale ai sensi del d.P.R. n.  602/1973  e  coloro  a
 carico  dei  quali  la  riscossione  segue  altre procedure, prive di
 sanzioni in itinere.
    Va  altresi'  rilevato che la sanzione ex art. 97, primo comma, in
 oggetto,  essendo  connessa  al  mancato  pagamento  della   cartella
 esattoriale, rischia di produrre un assurdo ed ingiustificato circolo
 vizioso:  infatti  la  sanzione  viene irrogata con apposito avviso e
 messa in riscossione  con  ulteriore  cartella  esattoriale,  il  cui
 mancato  pagamento  produrrebbe  un  nuovo  avviso  di irrogazione di
 sanzione, con conseguente  nuova  cartella  esattoriale  per  la  sua
 riscossione, il cui mancato pagamento... e cosi' via all'infinito.
    La  contrarieta'  di  un simile sistema ai principi costituzionali
 sopra indicati appare evidente.
   2. - Violazione del criterio di proporzionalita'  della  pena  alla
 offesa  recata  al  bene  protetto,  ricavabile  dall'art.  27 Cost.;
 violazione del criterio di uguaglianza ricavabile dall'art. 3 Cost.
   L'art. 97,  primo  comma,  d.P.R.  n.  602/1973,  che  prevede  una
 sanzione  per  il  mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un
 medesimo  ruolo  quando  il  relativo  ammontare  e'  superiore  alle
 500.000, indica un importo pressoche' fisso della pena pecuniaria: da
 L.  300.000 a L. 1.800.000. Cio' comporta che il mancato pagamento di
 una somma minima (ad es.: L. 500.000) viene  sanzionato  allo  stesso
 modo  (o  comunque  con  una  differenza  inapprezzabile) rispetto al
 mancato pagamento di una somma ingente (ad es.: L. 300.000.000),  con
 violazione dei principi costituzionali di cui sopra.
   Va  inoltre rilevato che il mancato pagamento di un ruolo di appena
 L. 501.000 comporta il rischio di una sanzione per  L.  1.800.000  in
 violazione   dei   criteri   di   proporzionalita'   della   pena   e
 progressivita' fscale.
   La Commissione ritiene inoltre rilevante la questione ai fini della
 controversia di specie, poiche'  l'accoglimento  della  questione  di
 costituzionalita'  comporterebbe  di  per  se'  l'accoglimento  della
 domanda del  contribuente  diretta  all'annullamento  dell'avviso  di
 irrogazione della sanzione ex art. 97, primo comma, in oggetto.